STUDIO ASSOCIATO MGM
di Massimini Dott. Arch. Mario e Geom. Marco
Certificazioni
L’attestato di certificazione energetica (ACE), previsto dalla Direttiva europea 2002/91/CE, è il documento sintetico attestante i risultati dell'indagine energetica compiuta sull'edificio analizzato.

Esso permette all'utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell'edificio.

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI (Regione Lombardia) ( DPR 26 agosto 1993, n. 412 e DGR VIII/8745 )
Quando la certificazione energetica degli edifici è obbligatoria

Quando non è prevista la certificazione energetica dell'edificio
L' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) Energetica e Pratiche per Detrazioni Fiscali.

Lo studio esegue certificazioni energetiche in tutta la Lombardia secondo lo standard CENED per edifici nuovi, edifici esistenti, condomini, villette, singole unità immobiliari ed edifici industriali, inoltre effettua tutte le pratiche di detrazione fiscale previste dalla legge, per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di riscaldamento. Predispone la documentazione necessaria (Attestato di certificazione energetica, Allegato A, Allegato E) e segue interamente l'iter necessario per usufruire della detrazione fiscale del 55% in 5 anni, secondo la legge anti crisi del 27 gennaio 2009 e come previsto dalla finanziaria del 2009:
     Il costo di una Certificazione Energetica è variabile in relazione a numerosi parametri da dover prendere in considerazione.
Chiamateci senza impegno, saremo lieti di aiutarVi.

STUDIO ASSOCIATO MGM
Via S. Colombano, 18 – 26813 GRAFFIAGNANA (LO)
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Arch. Mario Massimini
Iscrizione Albo Certificatori n. 2214
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi al n. 107

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:
Punto 9 della DGR VIII/8745


• dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
• dal 1° gennaio 2008:
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia "Plus", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
• dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
- contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
• dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
• dal 1° luglio 2010:

- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:
Punto 3.2 della DGR VIII/8745 Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
• gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
• gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Punto 9 della DGR VIII/8745 •(9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
• (9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.

IN CASO DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI EDIFICIO PRIVO DI IMPIANTO TERMICO O MANCANTE DI UNO DEI SUOI SOTTOSISTEMI E' NECESSARIO PRODURRE UNA DICHIARAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO (ai sensi della Deliberazione della Regione Lombardia N. VIII/008745 del 22.12.2008 al punto 2.ee)
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